XIII. L’Ordinanza de’ cavalli

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Niccolò Machiavelli

XIII. L’Ordinanza de’ cavalli

[1] Considerato li nostri magnifici e eccelsi Signori di quanta sicurtà, reputazione e utilità sia stata alla vostra repubblica e sia l’Ordinanza delle fanterie, e pensando per questo continuamente de’ modi da rendere piú securo el dominio fiorentino e presente stato e libertà; mossi massimamente dalle cose che al presente corrono e dalle qualità de’ potenti che oggi maneggiono gli stati d’Italia; e pensando per questo essere necessario detta Ordinanza accrescere e fortificare; né iudicando potersi fare questo se non con aggiugnerli numero di cavalli, e’ quali, scritti e ordinati all’arme, possino, quando la necessità lo ricerchi, essere presti insieme colli fanti dove el bisogno gli chiami; sperando per tale ordine, quando sia buono e bene ordinato, tôrre animo agli inimici, crescere fede alli sudditi e sicurtà e fermezza allo stato loro; però providono e ordinorono:

[2] Che al magistrato delli spettabili Nove d’Ordinanza s’intenda essere, e sia dato autorità e potestà di potere collocare bandiere, e sotto quelle descrivere uomini per militare a cavallo in tutte le terre e luoghi del dominio fiorentino, come a loro parrà e piacerà. [3] E quanto al punirli e premiarli, e quanto al comandarli alle case loro o nelle fazioni di guerra, e quanto al levargli dalle case loro per andare in fazione, e quanto al dipignere le bandiere, e quanto alle pene da incorrere detto magistrato de’ Nove non osservando, s’intenda essere, e sia deliberato, ordinato e provisto, doppo la finale conclusione di questa, quello e quanto nelle predette e circa alle predette cose ne fu deliberato, ordinato e provisto nella legge che ordina gli omini per militare a piè, per sua finale conclusione secondo li ordini ottenuta sotto dí 6 del mese di dicembre 1506 in tutto e per tutto, salvo nondimeno le cose infrascritte; dichiarando ancora per questa espressamente che, detta legge o alcuna altra in contrario non ostante, a detti spettabili Nove soli si espetti e appartenga la cognizione di tutte quelle cose e cause criminali che per l’avvenire, in qualunche modo, in su le mostre si commettessino, nelle quali alcuno degli descritti a piè o a cavallo intervenissino; e cosí ancora che e’ detti spettabili Nove, in tutte le cose criminali che per l’avvenire nascessino, nelle quali alcuno degli descritti a piè o a cavallo intervenissi, e delle quali la cognizione in qualunche modo a loro si espettassi, possino intra le parti levare le offese per rimediare alli scandoli futuri, come è giusto: secondo quel modo, e come, e per quel tempo, e sotto quelle pene e pregiudicii che al loro magistrato parrà e piacerà.

[4] Sieno tenuti e debbino detti spettabili Nove tenere sempre descritti e ordinati sotto le bandiere e sotto loro condottieri per militare a cavallo; e di quegli che vulgarmente si dicono «cavalli leggeri», cinquecento cavalli almeno, computati quegli che fino a qui sono stati scritti per li eccelsi Signori o spettabili X; non possendo però descrivere sotto alcuna bandiera se non uomini nativi e stanziali, o stanziali ancora che non sieno nativi di quelle tali province dove saranno collocate dette bandiere; non possendo portare detti uomini cosí descritti, circa le arme per offendere, altro che la balestra o lo scoppietto ad elezione del descritto, oltre alla spada e pugnale, sotto pena d’uno fiorino largo in oro a chi contrafacessi, e per qualunche volta applicato al magistrato de’ Nove per le spese occorenti al detto magistrato, lasciando nondimeno libertà a’ condottieri e capi di squadra loro di portare tutte l’arme a loro beneplacito. [5] E debbino detti spettabili Nove avere deputato e descritto il numero insino in 500 almeno, come di sopra, dal dí della finale conclusione di questa a tutto l’anno 1512 prossimo futuro.

[6] Possino e’ detti spettabili Nove dare a qualunche di detti descritti per rifacimento della spesa del cavallo, quando si stanno a casa loro, oltre alle altre commodità consuete fassi alli altri soldati del comune di Firenze, insino in dodici fiorini larghi d’oro in oro per ciascuno anno e non piú, dando loro fiorini uno largo in oro per paga; e per tal cagione, il modo del rasegnarli e pagargli sia questo:

[7] Debbino detti spettabili Nove deputare per loro partito a tutti gli scritti a cavallo sotto una medesima bandiera o in una medesima provincia uno luogo, dove abbino quegli, di per sé dalli altri, a fare la loro mostra; dovendo deputare luogo dove faccia residenzia o capitano, o podestà, o vicario, e sia piú commodo a detti descritti si può. [8] E debbino deputare uno maniscalco de’ piú sufficienti vi si truovi, abitante in ciascuno di detti luoghi come di sopra deputati a dette mostre; e a qualunche de’ detti maniscalchi cosí deputati, possino dare per loro salario per ciascuno anno insino alla somma di fiorini dua larghi d’oro in oro, e non piú. [9] E in tutte le prime mostre che si faranno de’ nuovi descritti, e per la prima volta, debbino mandare el loro cancellieri, o loro proveditore, o chi altri a loro parrà; el quale, insieme col rettore di detto luogo e detto maniscalco, descrivino tutti quelli uomini che converranno a detta mostra; ed i loro cavalli notino per peli e segni; notando anche la valuta di ciascuno di detti cavalli, secondo la stima da farsi per tutti a tre loro. [10] E di dette listre, una copia ne rimanga registrata apresso di detto rettore, per lasciarla di mano in mano alli suoi successori, e una altra copia ne resti al maniscalco, e una altra al loro condottieri, e una altra se ne porti al magistrato de’ Nove; la quale listra el cancellieri loro, o suo coadiutore, debba registrare ad uno libro intitolato: Bandiere di cavalli, ordinato a detto effetto. [11] E venendo dipoi el tempo che si arà a dare loro la paga del ducato, di che di sopra si fa menzione, debbino gli spettabili Nove mandare a quello rettore, appresso di chi fia la listra, come di sopra, tanti fiorini larghi in oro quanti saranno cavalli in su detta listra; e detto rettore gli debbi tutti fare ragunare in uno medesimo dí, e insieme col condottieri e col maniscalco soprascritto, rasegnarli e riscontragli colle loro listre, e a ciascuno dare uno di detti fiorini, salvo nondimanco e’ defetti e ordini infrascritti.

[12] Chi non comparirà alla mostra che non abbi scusa legittima, quando sia appuntato in uno anno una volta sola, perda el ducato solamente della sua paga; e quando sia appuntato da una volta in su in uno medesimo anno, sia condemnato, sanza altra dichiarazione da farsi, oltre al perdere el suo ducato, in lire tre per volta, applicate al magistrato de’ Nove per le occorrenti spese d’esso. [13] E cosí ogni anno si osservi, cominciando l’anno in calen di novembre prossimo futuro, e da finire e ricominciare per l’avvenire come segue. [14] E le scuse legittime sieno solamente: o quando sia assente con licenzia degli spettabili Nove o quando sia malato. [15] Essendo malato, debba mandare uno col suo cavallo e colla fede della sua malattia fatta per le mani del prete suo parrocchiano, o suo capellano; e in tal caso gli debba essere pagato el ducato come se lui in persona fussi suto alla rasegna; ma chi sarà assente con detta licenzia degli spettabili Nove perda sempre la paga del suo ducato, sanza potere essere condannato o caduto in alcuna altra pena.

[16] Chi comparirà alla rasegna con altro cavallo che quello che sarà descritto nelle listre, s’intenda condannato e caduto in pena ipso facto, sanza altra dichiarazione da farsi, in dua ducati d’oro in oro larghi, applicati al magistrato de’ Nove per le spese a quello occorrente. [17] Possa bene qualunche di detti descritti vendere o barattare el suo cavallo a suo beneplacito, dovendo fra sei giorni, dal dí lo arà venduto o barattato, presentarlo al suo condottieri, e al rettore e maniscalco, deputati come di sopra; e essendo da loro accettato, debbino cancellare el cavallo vecchio di su le listre e descrivervi el nuovo, nel modo e forma che di sopra delli altri si dice, e darne subito notizia agli spettabili Nove. [18] E di tutti gli defetti trovassi in detta rasegna ne debba detto rettore dare notizia subito a detti spettabili Nove e rimettere al loro ofizio quelli denari che, in detta mostra per le soprascritte cagioni, gli fussino avanzati o pervenuti in mano; e il cancellieri loro, o suo coadiutore, sia tenuto e debba fare ricordo di tutti e’ detti defetti, mostra per mostra.

[19] Debba il condottieri loro, e in caso di malatia suo mandato, intervenire a ciascuna di dette mostre e rasegne, e esercitarli tutto quel giorno, come al suo ofizio s’appartiene. [20] Ma quando detti descritti sieno in fazione di guerra, debbino essere pagati e rasegnati da chi e in quel modo si paga e rasegna gli altri cavalli leggeri del comune di Firenze; e’ detti Nove sieno tenuti dare copia delle listre di detti cavalli che fussino in fazione alli oficiali della Condotta, ad ogni loro beneplacito; e mentre staranno in fazione, non corra a detti cavalli la paga delle stanze sopradette.

[21] E’ denari che bisogneranno per pagare detti cavalli in sulle mostre sopradette, e etiam per conto di detti maniscalchi, possino detti spettabili Nove fargli pagare dal loro proveditore per loro stanziamenti; sendo nondimeno detti stanziamenti approvati da’ nostri eccelsi Signori e venerabili Collegi, e per li dua terzi di loro, possendo dirizzare detti stanziamenti o al depositario de’ nostri eccelsi Signori o al Camarlingo del Monte, come a detti Nove parrà; e detto Camarlingo del Monte sia tenuto pagargli, subito vinti saranno e approvati ne’ modi sopradetti, al proveditore de’ Nove, sotto pena di fiorini venticinque larghi d’oro in oro per qualunche volta contrafacessi: di che ne sia sottoposto a’ Conservatori di Legge. [22] E detto proveditore de’ Nove debba mandare detti danari dove da’ Nove gli sarà ordinato e dipoi ricevere quelli che gli fussino rimessi indrieto. [23] E di tutto tenere diligente conto in su uno libro fatto a tale effetto, ponendo debitore omo per omo di detti descritti di detto fiorino uno per paga che per gli tempi saranno loro pagati, e ogni quattro mesi, sotto pena di fiorini cinquanta larghi d’oro in oro e di essere ammonito per cinque anni da ogni ofizio: di che ne sia sottoposto a’ Conservatori di Legge. [24] Debba detto proveditore di tutti detti denari, che, infra e’ quattro mesi detti, gli saranno venuti in mano per conto di dette paghe de’ cavalli descritti e maniscalchi, renderne conto a’ sindachi del Monte; e li denari li avanzassino in mano per detto conto li debba, subito rivisto il saldo e ’l conto, pagare e rimettere al Camarlingo del Monte pe’ tempi esistente; e di cosí avere osservato ne abbi ad aver fede di mano de’ detti sindachi. [25] Né si possa per detti spettabili Nove convertire alcuno di detti danari per via retta o indiretta in altro uso in alcuno modo. [26] E di quegli danari ch’ a detti descritti per conto di dette loro paghe, come di sopra, fussino stati fatti e apparissino al detto libro debitori, ne sieno cancellati dal detto proveditore, qualunche volta saranno mandati e andati in fazione di guerra, precedente nondimeno sempre prima el partito de’ detti spettabili Nove. [27] E tornati a casa si faccino di nuovo debitori di quelli denari che per le soprascritte cagioni di nuovo aranno. [28] E andando di nuovo alla guerra ne sieno medesimamente cancellati, come di sopra; e cosí successive si segua sempre.

[29] Possino detti spettabili Nove, nel descrivere di nuovo detti omini a cavallo per cavalli leggeri, dare a ciascuno di presta per mettersi ad ordine fino alla somma di fiorini dieci larghi d’oro in oro, e non piú, da stanziarsi e pagarsi, come di sopra è detto, di quegli delle mostre e de’ maniscalchi: de’ quali denari ciascuno d’essi che gli riceverà ne sia posto debitore dal loro proveditore per conto di presta in un conto a parte nel medesimo libro, per scontarli quando fussino adoperati in fazione di guerra in quel modo e con quelli tempi che parrà a chi li arà, secondo gli ordini, a comandare e pagare.

[30] Non si possa alcuno di detti descritti partire del dominio fiorentino per stare piú che otto giorni senza licenzia e partito delli spettabili Nove; e contrafaccendo, s’intenda, sanza altra dichiarazione da farsi, subito caduto in pena di ducati quattro larghi d’oro in oro, e di quel piú che a detti Nove parrà e piacerà, e per qualunche volta applicato a det­ta pena al magistrato de’ Nove per le spese a quello occorrente, stando nondimeno oltre a questo fermo quanto di sopra si dice circa le pene delle mostre.

[31] Sieno obligati detti descritti a cavallo, qualunche volta saranno comandati da chi arà autorità comandargli nella guerra, cavalcare subito, sotto pena a qualunche contrafacessi di ducati quattro d’oro in oro larghi, e di quel piú che a quel magistrato che li comanderà parrà e piacerà: e per qualunche volta di che, e gli spettabili Dieci, e gli spettabili Nove ne possino essere cognoscitori, avendo intra loro in tal caso luogo la prevenzione e applicandosi detta pena a quello magistrato de’ dua sopradetti per le occorrenti spese dello oficio loro, il quale, in tal caso, sarà prevenuto: non si intendendo però incorrere in detta pena quando fussino malati o assenti, con licenzia e partito delli spettabili Nove.

[32] Non possino detti spettabili Nove cancellare alcuno di detti descritti a cavallo, se non del mese di novembre di ciascuno anno; e se prima e’ non restituisce indrieto al loro magistrato tutto quello di che e’ fussi debitore, cosí per conto di presta come per conto di paghe, riservando nondimeno autorità alli nostri eccelsi Signori e venerabili Collegi e detti spettabili Nove e alli dua terzi di loro, di potergli cancellare detto debito; a’ quali, chi volessi li fussi cancellato detto debito, possa ricorrere infra uno mese dal dí sarà stato cancellato, come di sopra, dalli spettabili Nove; e solamente possa ire a partito infra detto mese dua dí, e in detti dua dí tre volte per dí, e non piú, né altrimenti.

[33] Morendo alcuno di detti descritti a cavallo in fazione di guerra, non possa essere alli suoi eredi domandato alcuna cosa di che e’ fussi o restassi debitore, o per conto di presta, o per conto di paghe; ma morendo fuori di fazione di guerra, in qualunche modo morissi, overo essendo confinato, o sbandito fuori del dominio fiorentino, o drento al dominio fiorentino in provincia dove non fussino scritti a cavallo, allora e in tali casi sieno tenuti e obligati gli suoi eredi e beni, a restituire tutto quello e quanto, di che e’ fussi o restassi debitore, per conto della presta solamente.

[34] Se ad alcuno di detti scritti fussi nella guerra o morto o guasto el cavallo suo, sieno tenuti detti spettabili Nove rifare detto descritto de’ dua terzi di quello prezzo che detto cavallo apparissi valutato in sulla listra della sua rasegna, da stanziarsi e pagarsi e’ denari ne’ modi che di sopra si dice della presta.

[35] Non possa alcuno di detti descritti prestare el suo cavallo scritto ad alcuno di qualunche grado, condizione, o qualità si sia, per piú tempo che per dua giorni per volta, sotto pena di ducati dua d’oro in oro larghi a chi contrafacessi, e per qualunche volta, e sotto pena di ducati dieci d’oro in oro larghi a chi detto cavallo da alcuno di loro accatassi e piú che detto tempo di detti dua giorni lo sopratenessi: di che ne sieno tutti sottoposti alli spettabili Nove, applicandosi dette pene al magistrato loro per le spese a quello occorrente.

[36] Possino detti spettabili Nove ragunare detti descritti a cavallo nella mostra grossa cogli scritti a piè della loro provincia e servare tutti quelli ordini e cerimonie che circa gli a piè in tali mostre è ordinato e disposto; possendo nondimeno ragunargli ancora di per sé, come a loro meglio parrà.

[37] Debbino detti spettabili Nove conducere e tener sempre condottieri per instruire e esercitare detti scritti a cavallo, dando a ciascuno di detti condottieri in governo quelle bandiere e omini che parrà loro conveniente. [38] E possino detti spettabili Nove dare per suo salario e soldo a qualunche condottiere, per ciascuno anno, insino alla somma di fiorini trecento larghi di grossi netti, e non piú; con quelle condizioni nondimeno, modi e tempi che a loro parrà e piacerà. [39] E possino condurre con ciascuno di loro uno trombetto, con quello salario che a loro parrà, non possendo però passare la somma di fiorini cinquanta larghi di grossi per ciascuno di detti trombetti e per ciascuno anno; le quali condotte di condottieri e trombetti debbino dipoi essere approvate nel Consiglio degli Ottanta, secondo gli ordini. [40] E debbino essere pagati detti condottieri e trombetti secondo le loro condotte, come di sopra fatte, e approvate da chi si pagono li altri soldati a cavallo del comune di Firenze, precedendo nondimeno sempre prima gli stanziamenti di detti spettabili Nove; e dipoi li altri stanziamenti consueti farsi secondo li ordini di simili pagamenti.

[41] Debbino detti spettabili Nove permutare li detti condottieri ogni dua anni del mese di novembre, faccendo loro mutare governo di bandiere e provincia; e questo medesimo per l’avvenire si osservi circa alle permute de’ connestabili delli scritti a piè. [42] E abbino detti condottieri e connestabili cosí permutati divieto anni quattro dal poter governare quelle bandiere, le quali avevono governato prima, cominciandosi li anni in calendi di novembre, prossimo futuro, e da finire e ricominciare successive dipoi, come segue.

[43] Debbino detti spettabili Nove, in ogni compagnia a cavallo descritta sotto una bandiera, deputare capi di squadra, pigliando quelli che giudicheranno di migliore qualità e in quel modo che a loro parrà: non possendo però deputare piú che cinque capi di squadra per ogni cento uomini scritti a cavallo.

[44] Non possino e’ sopradetti condottieri, o loro trombetti, né etiam li connestabili delli scritti a piè, partirsi del dominio fiorentino, né etiam di quelle province di detto dominio dove saranno deputati per pernottare sanza licenzia e partito del magistrato de’ Nove, sotto pena di fiorini venticinque larghi d’oro in oro a qualunque de’ condottieri e connestabili, e di fiorini dieci larghi d’oro in oro a qualunche de’ trombetti che contrafacessino: e per qualunche volta, e di quel piú che paressi al detto magistrato de’ Nove, da ritenersi delle loro paghe; eccetto che quando fussino comandati in fazione di guerra da chi avessi autorità comandargli secondo gli ordini.

[45] Considerato ancora, per ricordo delli spettabili Nove, come la descrizione che, per vigore della legge degli scritti a piè, si fa ogni anno per el dominio fiorentino universalmente di tutti li omini è cosa che, da l’un canto, fa alterazione assai nel dominio, e dall’altro, non fa frutto veruno per essere troppo spessa; però providdino e ordinorono che per l’avvenire detta descrizione universale si debbi fare ogni quattro anni in quattro mesi, cioè: dal primo dí del mese di novembre a tutto il mese di febbraio, allora prossimo futuro. [46] E cosí, ogni quattro anni, e’ detti spettabili Nove, e in quattro mesi, cioè: dal primo di marzo a tutto il mese di giugno, allora prossime futuro, debbino di detta descrizione universale, come di sopra fatta, avere scelti scritti e messi di nuovo sotto le medesime bandiere della loro Ordinanza almeno dumila uomini per militare a piè: accioché la republica fiorentina, di quelli giovani che in quel tempo saranno cresciuti, ne cavi qualche beneficio per la comune salute. [47] Da cominciare a farsi la prima descrizione di detti omini universale a dí primo di novembre 1514, e la prima descrizione de’ detti dumila a dí primo di marzo di detto anno 1514; e cosí successive poi per l’avvenire, si debbino fare ogni quattro anni le dette descrizioni ne’ sopradetti quattro mesi, come di sopra, distinti d’ogni quarto anno.

[48] Osservisi ancora, circa li scritti a cavallo, tutto quello e quanto si contiene nel capitolo 35 della sopradetta legge che ordina li omini per militare a piè, che comincia: «Debbasi punire con pena capitale e di morte etc...» dichiarando che, dove detto capitolo dice: «e qualunque etiam senza bandiera facessi ragunata etc.», perché el detto «qualunque» è stato interpretato fino a qui variamente, per l’avvenire s’intenda: «qualunque di qualunque stato, grado, qualità o condizione si sia». [49] E cosí, perché detto capitolo dice che li spettabili Nove, infra 20 dí, dal dí della data querela o notificazione, abbino a giudicare, vedendosi per esperienzia che per la distanzia de’ luoghi dove sono li scritti spesse volte detto termine è troppo breve, però per questa si dichiara che per l’avvenire sieno tenuti iudicare infra 30 dí, dal dí della data querela o notificazione.