Niccolò Machiavelli
XXIV. <Minuta di Provvisione per la riforma dello stato di Firenze l’anno 1522>
[1] Iesus Maria
[1] Considerando i nostri Magnifici e Eccelsi Signori come niuna legge e niuno ordine è piú laudabile apresso agli uomini, o piú accetto apresso a Dio, che quello mediante il quale si ordina una vera, unita e santa republica, nella quale liberamente si consigli, prudentemente si deliberi, e fedelmente si eseguisca; dove gli uomini nel deliberare delle cose publiche sieno necessitati lasciare i commodi privati, e solo al bene universale rivolgersi; dove le amicizie de’ tristi e le nimicizie de’ buoni non abbino luogo; dove gli appetiti d’una falsa gloria si spenghino, e quelli de’ veri e gloriosi onori si accendino; dove gli odii, le inimicizie, i dispareri, le sette, da le quali dipoi nasce morti, esilii, afflizione di buoni, esaltazione di tristi, non abbino chi le nutrisca, ma sieno in tutto da le leggi perseguitate e spente; dove si possa ne’ pubblici consigli intendere quello che l’uomo vuole, e quello che si intende liberamente parlare e consigliare; e avendo pensato, da l’altra parte, quante sette, quante divisioni abbino per lo adrieto, e per tutti i tempi, perturbata, divisa e guasta la città di Firenze; desiderosi di vedere, se gli è possibile, trovare modo per il quale, con sodisfazione del popolo e securtà di qualunque buono e onesto cittadino, la republica di Firenze si amministri e governi, a che essendo con ogni instanzia confortati e spinti da il Reverendissimo Monsignore, signore Iulio cardinale de’ Medici Illustrissimo, e da il prodentissimo e amorevole consiglio suo consigliati e aiutati; invocato il nome dello omnipotente Iddio e della sua gloriosa Madre sempre vergine, e di santo Giovanni Battista, e di qualunque altro avvocato e protettore della città di Firenze, acciò che quello che, per bene e pacifico vivere di quella si comincia, abbi mezzo e fine felicissimo, providono e ordinorono:
[2] Che per virtú della presente provisione, s’intenda essere, e in effetto sia restituita al Consiglio, per lo addrietro chiamato il Consiglio Maggiore, ogni e qualunque preeminenza, ordine e autorità, quanta mai in alcuno tempo avesse piú ampla, da il mese di agosto dello anno 1512 indietro; e per il cancellieri delle Tratte, subito dopo la finale conclusione di questa, si ordinino le borse e ogn’altra cosa che sia necessario ordinare, perché detto Consiglio possa esequire quelle cose di che egli ha autorità, distribuendo gli onori, e creando i magistrati, ufici e consigli in quello modo e forma che per lo adietro, nel tempo predetto, soleva creare e distribuire. [3] E perché detto Consiglio possa operare ne’ sopradetti effetti, si provede che, subito dopo la finale conclusione di questa, gli operai del Palagio sieno obligati e debbino restituire la sala antica dove detto Consiglio si ragunava, acciò che ora vi si possa ragunare ne’ pristini e antichi ordini suoi; e quegli danari che a fare questo bisognassino, sia obligato il Camarlingo del Monte pagarli a’ detti operai, precedendo nondimanco prima lo stanziamento degli Uficiali del Monte. [4] E perché la sperienza per lo adietro ha dimostro come il numero di mille con disagio de’ cittadini si ragunava, per facilitare il ragunarlo, dove prima non potevono essere meno di mille cittadini, si provede che bastino 800, e inoltre dipoi tutti quegli che di piú vi verranno, pure che sieno abili a detto Consiglio, secondo che per gli ordini della città si dispone, e netti di specchio; e debbasi ragunare detto Consiglio in quegli dí, in quelli tempi, e a quel suono che, secondo lo antico costume, si ragunava.
[5] Considerando ancora che si è per esperienza cognosciuto come, quando la città è stata negli antichi ordini suoi e in quegli che piú al vivere libero si confanno, uno Gonfaloniere di Giustizia per duoi mesi è inutile, e uno a vita è pericoloso, per fuggire l’uno e l’altro di questi inconvenienti si provede che i Gonfalonieri di Giustizia, i quali per lo avvenire si debbano diputare, si elegghino e diputino per tre anni, da cominciare il tempo del primo Gonfaloniere a dí primo di maggio prossime futuro, e da finire di tempo in tempo ogni tre anni, come segue. [6] E la elezione di questo primo e prossimo Gonfaloniere si faccia in questo modo: che gli Eccelsi Signori, quattro dí almeno avanti a calen di maggio prossimo, nominino almeno tre cittadini di età di anni 45 forniti, abili al Consiglio, e netti di specchio, non ostante alcuno divieto: i quali cosí nominati, si debbino prima leggere tutti in detto Consiglio, e dipoi andare a partito ad uno ad uno in detto Consiglio, secondo la età; e quale di loro arà piú fave nere, vinto il partito per la metà delle fave nere e una piú, quello sia deputato Gonfaloniere. [7] E quando alcuno non ne vincesse il partito la prima volta, debbino andare a partito un’altra volta; e quello che arà piú fave nere, non ostante qualunque numero, quello sia il Gonfaloniere; e occorrendo che fussino duoi concorrenti, tante volte vadino a partito che l’uno avanzi l’altro. [8] Il quale Gonfalonieri, cosí eletto, abbia quelle preeminenze, salarii e autorità, che per la legge che si fece quando lo anno 1512 fu fatto Gonfalonieri Giovan Batista Ridolfi, si dispone. [9] E venuto il fine de’ tre anni, 15 giorni almeno avanti alla fine di essi, si debba, per quegli Signori che allora sederanno, ragunare il Consiglio Maggiore, avendolo prima bandito tre giorni innanzi: dove possino ragunarsi tutti i cittadini fiorentini abili al Consiglio, non ostante lo specchio, e debbasi della borsa di detto Consiglio trarre cento elezionarii, ciascuno de’ quali nomini uno cittadino fiorentino per l’arte maggiore, di età di 45 anni forniti, non ostante lo specchio, e dipoi debbino in detto Consiglio andare tutti a partito, ad uno ad uno; e tutti quegli che vinceranno il partito per la metà delle fave nere e una piú, debbino di nuovo andare a partito in detto Consiglio, e quello che arà piú fave nere, non ostante qualunque numero, rimanga eletto Gonfaloniere per detto tempo di tre anni, e con le sopradette condizioni; e cosí ogni tre anni per lo avvenire di tempo in tempo si osservi. [10] E quando nella ultima elezione vi fussero concorrenti, tante volte vadino a partito che l’uno avanzi l’altro; e se gli occorressi che alcuno Gonfalonieri morisse avanti il fine del suo uficio, si faccia il successore per il resto del tempo in quel modo che di sopra si dispone.
[11] Intendasi, dopo la finale conclusione di questa, annullato il Consiglio del Popolo e del Comune, e del Cento, che al presente vegghiano; e perché la città non manchi di uno Consiglio di mezzo, che provvegga a quelle cose alle quali il Consiglio grande non può provedere, si proveda che il Consiglio de’ 70, il quale al presente vécchia, insieme con gli arroti a quello nuovamente fatti, rimanga nel suo presente essere e si chiami per lo avvenire il Consiglio del Cento; e abbi tutta quella autorità, insieme con i Signori e i Collegi, che aveva per lo adietro il Consiglio degli 80; e, di piú, che in esso si abbino a deliberare, e per la finale conclusione ottenere, tutte le imposizioni de’ denari che per i tempi per lo avvenire si faranno; e bastino a ragunarsi 60 almeno di detti consiglieri, oltre ai detti Signori e Collegi; e per i dua terzi de’ ragunati si debba qualunque deliberazione che gli sia posta davanti ottenere. [12] Questo nondimeno inteso, che la deputazione degli uomini che abbino a porre alcuna gravezza, balzello, o accatto, o a fare alcuna grazia, gravo e sgravo, si aspetti e apartenga al Consiglio Maggiore, in quello modo che per la legge sopra ciò allora fatta sarà ordinato. [13] Appartengasi ancora a detto Consiglio del Cento, ragunato nel modo sopradetto, deliberare, e per finale conclusione vincere ciascuno anno la riforma del Monte. [14] Mancando alcuni di detti consiglieri del Cento, o per morte o per altra cagione, si deputi lo scambio in questo modo: che si faccia una borsa, dove si imborsino tutti gli uomini di detto Consiglio del Cento, e per ogni uno che si avessi a rifare, si tragga di detta borsa x elezionari, i quali debbino nominare ciascuno per la metà delle fave nere e una piú, quello rimanga di detto Consiglio, e cosí sempre per lo avvenire si osservi.
[15] Se gli occorressi, per quale si voglia accidente, che per il Consiglio grande non si vincesse o consiglio o uficio o magistrato, si provvede che i nominati in detto consiglio, uficio o magistrato non vinto, vadino l’altra tornata dipoi, in detto Consiglio grande, a partito, o tutti o parte, secondo che mancasse, per fornire il numero di quello magistrato che si avesse a fare; e per ogni uomo che si avesse ad eleggere, se ne imborsino duoi, delle piú fave nere, non ostante qualunque numero di fave si avessino; e dipoi si tragghino, e quello o quegli tratti si intendino eletti o eletto in detti o in detto magistrato.
[16] Debbino trovarsi presenti alle imborsazioni e squittini che in detto Consiglio Maggiore di tempo in tempo si faranno, quegli Signori, Collegi e ministri di Palagio, che secondo lo antico ordine di detto Consiglio si dispone.
[17] Che dopo la finale conclusione di questa, s’intendino e sieno rinnovate tutte quelle leggi e ordini, i quali contro al parlamento per lo adietro sono stati ordinati; le quali e i quali in tutto e per tutto si debbino osservare.
[18] Desiderando ancora i Magnifici Signori che questo pacifico e popolare vivere che si ordina sia a beneficio de’ cittadini, a quiete della città e a salute comune di ciascuno, per dare freno a quegli scandoli che in questo principio potrebbono nascere, e per potere provedere a quelle cose che alla perfezione d’uno pacifico stato mancassino, le quali sanza la esperienza non si possono né vedere né cognoscere, per conforto e consiglio di molti savi, buoni e amorevoli cittadini, si provede che, subito dopo la finale conclusione di questa, i presenti nostri Eccelsi Signori debbino deputare xii cittadini, abili al Consiglio, netti di specchio, di età di 45 anni forniti, x per la maggiore e duoi per le minori arti, i quali si chiamino Riformatori; e insieme con il Reverendissimo S. Signore Iulio cardinale de’ Medici Illustrissimo e otto di loro, d’accordo abbino tanta autorità quanta ha tutto il popolo di Firenze, di riformare e riordinare tutto quello che giudicassino, per bene e quiete della città, che fusse necessario riformare e ordinare; e possino fare leggi, ordini, statuti, i quali vaglino e tenghino e abbino quella potestà e valore, che se fussino da tutto il popolo di Firenze fatti e ordinati. [19] E perché ciascuno vegga che questa autorità cosí riserbata è tutta a beneficio della libertà e quieto e vero vivere libero di una republica, si delibera in prima:
[20] Che fatta la deputazione di detti xii cittadini, s’intenda e sia annullata la Balía che al presente vegghia, e diventi di nessuno valore e autorità. [21] Oltra di questo, non duri detta autorità data a’ detti Riformatori, come di sopra, e a detto Monsignore Reverendissimo de’ Medici, piú che uno anno, da cominciare a dí primo di maggio prossime futuro, e da finire come segue. [22] Dopo el quale anno, rimanghino detti xii cittadini e detto Monsignore Reverendissimo sanza alcuna autorità, né possino a sé medesimi prorogarla, né ad altri, per alcuna via retta o indiretta, darla.
[23] Non possino detti Riformatori diminuire il numero del Consiglio Maggiore, né torgli alcuna distribuzione o elezione di ufici, consigli e magistrati; ma tutte le deputazioni di consigli, ufici e magistrati si aspettino a detto Consiglio Maggiore, salvo quello che di sotto si dirà.
[24] Non possino ancora detti Riformatori nominatamente dare autorità ad alcuno cittadino, né deputarlo in alcuno magistrato, ma di tutte le deputazioni che de’ cittadini si avessino a fare, di ufici, consigli e magistrati, creati di nuovo o riformati da loro, se ne aspetti e appartenga la deputazione e elezione a detto Consiglio Maggiore, in quel modo che da loro sarà ordinato.
[25] Ma perché in nel principio di questo governo, come di sopra si disse, alcuno scandoloso non possa avere occasione di potere, per sua privata passione, fare alcuno scandolo, e acciò che chi fusse di maligno animo, o per desiderio di vendetta, o per altra scandolosa cagione, abbi qualche freno che lo ritenga, tanto che questo nuovo governo abbi presa qualche autorità, e gli uomini in esso si sieno rassicurati, si provede che i Riformatori predetti, insieme con il Reverendissimo Monsignore, abbino autorità di potere eleggere tutte quelle Signorie che sederanno da calen di maggio prossime a venire a l’ultimo dí di ottobre del presente anno prossimo a venire, che sono in tutto tre Signorie. [26] E passato detto tempo, si aspetti la deputazione e elezione de’ Signori che dipoi per i tempi sederanno, in tutto e per tutto, al Consiglio Maggiore.
[27] Provedesi ancora per le medesime cagioni, che la elezione degli Otto di Guardia e Balía del Popolo di Firenze, che sederanno in magistrato per tutto dicembre prossime futuro del presente anno, si appartenga a detti Riformatori; dopo el quale tempo, la elezione di detti Otto si aspetti e ricaggia a detto Consiglio Maggiore in tutto e per tutto.
[28] Ancora si provede per le medesime cagioni, che la elezione da farsi solamente de’ prossimi futuri Gonfalonieri delle Compagnie del Popolo, e de’ prossime futuri xii Buoni Uomini, si appartenga a detti Riformatori; dopo i quali la elezione de’ successori e di tutti gli altri che per gli tempi si eleggeranno, s’appartenga e ricaggia al Consiglio Maggiore in tutto e per tutto.
[29] Possino detti Riformatori e Monsignore Reverendissimo riformare le cancellerie de’ Signori e degli Otto di Pratica, o vero Dieci di Guerra, in quel modo che a loro parrà, e deputare in quelle cancellieri secondo che a loro parrà; i quali cancellieri debbino ciascuno anno, quelli de’ Signori avere la rafferma dai Signori, e quelli de’ Dieci o vero Otto di Pratica, da’ detti o detto magistrato.