Niccolò Machiavelli
XXVII. <Minuta di provvisione per l’istituzione dei cinque Procuratori delle mura della città di Firenze>
[1] Considerato i nostri magnifici e eccelsi Signori quanto sia utile alli stati e alle republiche che i loro cittadini e qualunque altro abitante dentro alle mura della loro città viva securo, sanza avere alcuno sospetto di alcuno esercito che possa facilmente assalirla e espugnarla; e veggendo le condizioni de’ presenti tempi essere tali che tutti quelli che sono principi prudenti le città loro e il loro imperio fortificano; e pigliato esemplo da la prudentia di costoro e da la infelicità di quelli che per non essersi affortificati hanno le loro città e stati veduto ruinare e saccheggiare; e parendo loro infino a questo presente giorno che questa loro città sia vivuta a discrezione di quelli che la avessino potuta assalire; per fuggire per lo avvenire questo sospetto e pericolo, e per imitare quelli che prudentemente e virtuosamente lo hanno fuggito; avuto sopra ciò maturo consiglio di piú loro savi, prudenti e amorevoli cittadini; invocato prima il nome dello onnipotente Iddio e della sua gloriosa Madre sempre vergine e di san Giovanni Batista, avvocato e protettore di questa inclita città, providdono e ordinorono:
[2] Che, per virtú della presente provisione per lo avvenire si crei di tempo in tempo un magistrato in quello modo e con quella autorità, che di sotto si dirà.
[3] Debbino i nostri eccelsi Signori, dopo la finale conclusione di questa, creare cinque cittadini di 35 anni forniti, abbili agli ufici e netti di spechio, 4 per le sette arte maggiori e per tutta la città e uno per le minore arti; i quali cittadini cosí deputati, un dí appresso dopo la pubblicazione loro, debbino giurare l’uficio loro nelle mani del Cancellieri delle Tratte, e debbino stare in uficio uno anno da cominciare il dí aranno giurato detto uficio e da finire come segue. [4] E finito detto anno, possino i nostri eccelsi Signori, che pe’ tempi saranno, prorogarli in detto uficio d’anno in anno, o tutti o parte di loro, come a’ loro Signori parrà e piacerà.
[5] Possino detti cinque uficiali fare ogni deliberazione per 4 di loro d’accordo, sendo tutti e’ cinque in Firenze; e essendo assenti alcuni di loro per pubbliche cagioni, bastino tre di loro d’accordo; e vacandone alcuni, o per assenzia o per altra cagione, possino i nostri Signori che pe’ tempi saranno sostituire lo scambio a quelli o a quello che mancassi.
[6] Non abbino detti uficiali divieto da alcuno uficio o magistrato; e similmente non abbino alcuno salario, ma solamente sieno contenti a quelle mance in quelli tempi e quante hanno al presente gli spettabili Otto di Pratica.
[7] Il luogo loro nelle publiche cerimonie, quando i magistrati convengono insieme, sia immediate dopo il magistrato de’ Conservadori di Legge.
[8] Sieno tenuti i nostri eccelsi Signori dare a detti uficiali uno de’ loro tavolaccini, per servirsene alla porta della loro audienza.
[9] Possino detti uficiali eleggere il cancelliere, il proveditore e altri ministri in quello modo e con quello salario, che a detti uficiali parrà e piacerà.
[10] Il titulo e nome di detti uficiali sia «I Cinque Procuratori delle Mura di Firenze».
[11] Abbino per insegna nel loro suggello san Giovanni Batista, avvocato e protettore della nostra città.
[12] Debbino i nostri eccelsi Signori consegnare a detti uficiali uno luogo per la residenza loro, dove a loro Signorie parrà e piacerà.
[13] Abbino detti uficiali tutta quella autorità che ha il popolo di Firenze in tutto quello che si appartiene e riguarda al fortificare di detta città di Firenze, e in tutte quelle cose che sono dependente e connesse a detta fortificazione. [14] E medesimamente abbino quanta autorità ha il popolo di Firenze contro alle persone e beni di qualunque alli loro ordini e deliberazioni contrafacessi.
[15] Sia tenuto il depositario de’ nostri eccelsi Signori presente e pe’ tempi esistente de’ danari si troverrà in mano del comune di Firenze per qualunque cagione pagare tutti quelli che li saranno stanziati da detti uficiali insieme con i nostri eccelsi Signori, in quel modo appunto che si stanziano al presente i danari dal magistrato degli spettabili Otto della Pratica.