Niccolò Machiavelli
VIII. Provisione della Ordinanza
[1] Considerato i nostri Magnifici e eccelsi Signori come le republiche e stati, che per lo addietro si sono mantenuti e accresciuti, hanno avuto per loro primo fondamento la iustizia e le armi per possere frenare li sudditi e difendersi dalli inimici; e essendo la republica di Firenze ben corroborata per quelli ordini che riguardano alla iustizia, e veggendo delle armi al tutto mancarla, e giudicando necessario provedervi, per avere conosciuto, con una lunga esperienza, e con loro massimo spendio e pericolo, quanta poca speranza si possa avere nelle armi esterne, e massime nelle fanterie; e ricordandosi de’ tardi acquisti e delle subite rovine che sotto il governo di quelle ha sopportato la loro republica; e conosciuto come le armi mercennarie, se sono assai e reputate, sono o insopportabili o sospette; se poche e senza riputazione sono di nessuna utilità; e giudicando, per tutte queste ragioni e per li proprii pericoli che sogliono fare gli uomini piú cauti, essere bene armarsi d’armi proprie; e delli uomini suoi, de’ quali in un momento la loro republica si possa valere, e li possa gastigare errando, e premiare meritando; e come questo è facile a fare essendo il dominio fiorentino poco e forte pieno di uomini, e bene qualificati; e ricordandosi con quanta infamia sia suto per lo addrieto il loro territorio dal Valentino, da Vitellozzo e da Bartolomeo d’Alviano corso, e con pochissimo numero di uomini predato; accioché per l’avvenire non sia ad alcuno piú facile il farlo e che si possa piú virtuosamente difendere la loro republica e tutte le sustanzie di quella; invocato prima il nome dello altissimo Iddio, e della sua gloriosa Madre sempre Vergine, e del precursore di Cristo San Giovan Batista, avvocato e protettore del popolo fiorentino, providdono e ordinarono:
[2] Che per virtú della presente provvisione, e doppo la sua finale conclusione, quando prima fare si potrà, si crei per il Consiglio Maggiore uno magistrato di nove cittadini fiorentini, abili al Consiglio, netti di specchio e di età di anni 40 forniti, nel modo e forma, e con l’autorità che di sotto si dirà. [3] Tragghinsi delle borse a ciò deputate 90 elezionari per ogni officiale si arà a fare: cioè 70 cittadini per l’Arte maggiori e 20 per le minori per tutta la città; i quali, ciascuno per il suo membro e per tutta la città, nominino un cittadino, quale a ciascuno di essi parrà e piacerà, pure che abbia le qualità soprascritte. [4] E dipoi li 70 nominati per la maggiore e li 20 per la minore vadiano a partito ad uno ad uno nel Consiglio Maggiore, e distintamente membro per membro. [5] E tutti quelli che aranno vinto il partito per la 1/2 delle fave nere e una piú, si imborsino: quelli della maggiore in una borsa e quelli della minore in una altra; e dipoi, alla presenza de’ Signori e Collegi, della borsa della maggiore se ne tragga 7 e di quelli della minore, dua: li quali cosí tratti, restino li 9 cittadini eletti in detto magistrato. [6] E li elezionarii di quelli che rimarranno in detto magistrato abbino per loro premio un ducato d’oro largo per ciascheduno.
[7] Debbino detti 9 tratti come di sopra, fra x dí dal dí della tratta loro, alla presenzia de’ Signori e Collegi, udito prima una messa dello Spirito Santo, giurare l’offizio loro in quel modo che giurano i Dieci di Libertà e Pace.
[8] Stieno tutti detti Nove 4 mesi in detto magistrato dal dí che aranno giurato; e vacando infra il tempo alcuno di loro, si servi quel modo nel fare lo scambio che si serva nell’offizio de’ Dieci.
[9] Debbasi, xv dí almanco avanti al fine di detti 4 mesi, imborsare tutti a nove detti offiziali: li sette della maggiore in una borsa e li due della minore in una altra; e al cospetto de’ Signori e Collegi, trarre 3 della borsa della maggiore e uno della borsa della minore: i quali, cosí tratti, finischino l’offizio loro al fine de’ 4 mesi. [10] E dipoi tratti che saranno detti offiziali, si faccino li scambi loro nel Consiglio Maggiore ne’ modi detti di sopra. [11] E quelli 3 cittadini della maggiore e quello uno della minore che saranno tratti, piglino l’offizio loro il dí dipoi che sarà fornito il tempo delli antecessori loro, e con li cinque rimasti continuino nel magistrato 4 altri mesi. [12] E avanti 15 dí almeno, al fine de’ 4 mesi, si faccino, nel modo soprascritto, li scambi di quelli cinque offiziali che furono creati nel principio del magistrato; e piglino gli scambi l’offizio loro il dí dipoi che saranno forniti i detti secondi 4 mesi; e di quelli cinque che saranno stati 8 mesi in magistrato finisca l’offizio. [13] E cosí sempre per lo avvenire si seguiti, di 4 mesi in 4 mesi, di fare gli scambi nel modo soprascritto di quelli offiziali che saranno stati viii mesi in magistrato.
[14] Non possino concorrere con detto offizio de’ viiii gli eccelsi Signori, venerabili Collegi, spettabili x e viii; e in ogni altra cosa, si osservino quelli divieti e modi di rifiutare che si osserva nel magistrato de’ Dieci. [15] E sia data loro una audienza nel Palazzo de’ Signori, quale alli Signori parrà. [16] E il grado e luogo loro, quando convengono i magistrati insieme, sia statim doppo l’uffizio de’ Dieci.
[17] Abbiano detti Nove un cancellieri con un coadiutore o piú, quali parranno alli eccelsi Signori, e’ 9 offiziali, o alli 2 terzi di loro, con quello salario e emolumento che giudicheranno convenirsi, e da pagarsi in quel modo e da quello camarlingo che sono pagati li cancellieri ordinarii di Palazzo.
[18] Non abbino detti 9 salario alcuno, ma solo quelle mancie che ha al presente il Magistrato de’ Dieci. [19] Abbiano bene 9 famigli, un comandatore, un tavolaccino, un provveditore, da eleggersi e deputarsi ciascuno di essi, come si eleggono e deputano quelli che servono il magistrato de’ Dieci; non possendo darsi al provveditore piú che 8 fiorini de’ grossi di salario il mese, né possendo eleggersi piú che per uno anno continuo; dal quale provveditorato abbia poi divieto 3 anni. [20] E cosí non si possa dare a’ famigli piú che un fiorino d’oro il mese per ciascuno, i quali stieno tanto al servizio di detto offizio quanto durerà l’offizio di quelli offiziali che gli arà eletti. [21] Le quali spese da farsi, come di sopra si dice, insieme con quelle che occorressino per li bisogni del magistrato loro possino detti Nove stanziare e pagare de’ danari delle condannagioni venissino loro in mano, come di sotto si dirà. [22] E mancando loro danari, ne sieno provvisti in quel modo e con quello ordine che al presente ne è provisto l’offizio de’ Dieci.
[23] Il titolo di questo magistrato sia: «I 9 offiziali dell’Ordinanza e Milizia Fiorentina» e abbiano per segno nel loro suggello l’imagine di san Giovan Batista con lettere intagliate intorno, significative di quale offizio sia detto suggello.
[24] Abbiano detti offiziali piena autorità e potestà di potere collocare, nelle terre e luoghi del contado e distretto di Firenze, bandiere, e sotto quelle scrivere uomini per militare a piedi qualunque a loro parrà; e li descritti nelle cose criminali solamente punire e condannare in beni e in persona, etiam sino alla morte inclusive, come a loro parrà e piacerà, salvo nondimeno gli ordini e modi infrascritti. [25] E le deliberazioni loro si debbino vincere almeno per le sei fave nere.
[26] Debbino detti primi offiziali, subito che aranno giurato l’offizio, rivedere li quaderni e listre delle bandiere insino a questo dí ordinate per li signori Dieci, e fare detti quaderni e listre copiare da il loro cancelliere in su un libro o piú, distinguendo bandiera per bandiera, e faccendo nota de’ connestabili che le hanno in governo; e quelli, o raffermare, o permutare, o di nuovo eleggerli, come a loro parrà, salvo le cose infrascritte; e debbino avere saldi detti quaderni e listre fra due mesi dal dí che aranno preso l’offizio loro. [27] E similmente debbino tenere conto – e scrivere in su i libri distintamente – di tutti li uomini e bandiere che di nuovo scriverranno.
[28] Debbino tenere sempre scritti, armati e ordinati sotto le bandiere, e al governo de’ connestaboli, che li esercitino e rassegnino, fra nel contado e distretto di Firenze, diecimila uomini almeno, e quello piú che loro crederranno possere tenere armati, secondo l’abbundanzia o mancamento delli uomini; non possendo scrivere sotto una bandiera se non uomini natii, o vero stanziali in quella podesteria o capitanato dove sia collocata detta bandiera. [29] E debbino detti primi offiziali avere adempiuto il numero di x mila infra 6 mesi dal dí che aranno giurato l’offizio loro.
[30] Debbino sempre tenere nella munizione del Palazzo de’ Signori, oltre alle armi che saranno nelli descritti, almeno dumila petti di ferro,
500 scoppietti e 4 mila lance. [31] E quelli danari che bisognassono per li scoppietti e per fare bandiere, debba e sia obbligato il Camarlingo del Monte per i tempi esistente pagarli a qualunque per il loro offizio saranno stanziati, sotto pena di 50 ducati qualunque volta non li pagasse; essendo deliberati prima e’ sottoscritti detti stanziamenti dalli offiziali del Monte per loro partito, secondo la consuetudine.
[32] Debbano i detti uffiziali fare dipignere in ogni bandiera da farsi uno lione solamente e del colore naturale, in quel modo che al presente sta in quello deputato per ordine de’ Dieci. [33] Né possino in dette bandiere, cosí fatte come da farsi, dipignere né altra fiera, né altra arme e segno, fuora di detto lione. [34] Debbino solamente in ogni bandiera descrivere quel numero li toccherà dalla sua creazione, come è fatto fino a qui. [35] Debbino variarle con i campi, accioché gli uomini che militino sotto quelle le riconoschino.
[36] Possino detti offiziali per scrivere uomini, come di sopra è detto, e per rassegnare e rivedere le mostre nel modo che si dirà di sotto, mandare fuori e eleggere loro commessarii, con salario al piú di uno ducato d’oro il dí, da pagarsi nel modo che si pagano gli altri commessarii che si eleggono nel Consiglio delli 80; né possino mandarli fuori per piú tempo che per un mese, né averne mai fuora piú che 3 per volta. [37] A’ quali commessarii possino dare quella medesima autorità di punire gli descritti in persona solamente, quando errassono, che ha il Magistrato loro; e le pene pecuniarie sieno in tutto riservate a detti offiziali.
[38] Debbino tenere sempre connestaboli che rassegnino tutti gli uomini descritti, e li esercitino secondo la milizia e ordine de’ Tedeschi, dando a ciascuno connestabole in governo quelle bandiere che parrà loro conveniente: non possendo dare ad alcuno connestabole in governo manco di 300 uomini; né possino dare ad alcuno connestabole per provisione piú di ducati xii d’oro il mese, intendendosi il mese di 36 dí, con obbligo di tenere un tamburino che suoni al modo delli oltramontani. [39] E debbino detti connestaboli essere eletti da il loro magistrato e confermati dalli eccelsi Signori, venerabili Collegi e Consilio delli 80 in sufficiente numero ragunati; e basti di ottenere il partito per la metà delle fave nere e una piú di detti cosí ragunati; e la provisione loro si paghi in quel modo si pagono gli altri soldati della repubblica di Firenze, precedendo prima la diliberazione del loro Magistrato. [40] E sia obbligato qualunque di detti connestabili stare continuamente in su’ luoghi appresso le sue bandiere, e ragunare gli uomini che egli ha in governo, ogni mese una volta, da marzo inclusive a settembre, e da ottobre al febbraio inclusive, 3 volte in tutto, in quelli dí di festa comandati che delibereranno detti Nove; e quelli tutto il giorno tenere nelli ordini e in esercizio, e dipoi rassegnare uomo per uomo e dare notizia delli assenti al loro offizio per punirli, come di sotto si dirà. [41] E in quelli giorni di festa che non li ragunerà insieme, debba ciascuno di detti connestabili, con l’aiuto del Magistrato de’ 9, commune per commune, o popolo per popolo, fare loro fare qualche esercizio militare, come sarà giudicato convenirsi; e il connestabole sia obbligato cavalcare su per li luoghi e rivedere detti esercizii.
[42] Non si possa eleggere per connestabole o per governatore di dette bandiere, come di sopra si dispone, alcuno che sia natio di quel vicariato, capitanato o podesteria, donde fossono gli uomini che gli avessero a essere dati in governo, o che in detto luogo o luoghi avessi case o possessioni.
[43] Debbino detti offiziali ogni anno in calende di novembre, pigliando ancora 20 dí innanzi e 20 dipoi, permutare tutti i connestabili, faccendo a tutti mutare governo di bandiera e provincia, come a loro parrà e piacerà.
[44] E abbia divieto un connestabole permutato due anni da potere governare quelle bandiere, le quali aveva governato prima; e solamente la elezione nuova de’ nuovi connestaboli debba essere approvata nel Consilio delli 80, come di sopra si dispone, e non altra.
[45] Quelli connestaboli che, per alcuna cagione, per alcuno tempo, fossero cassi da detti offiziali, non possino, infra 3 anni dal dí che fieno cassi, militare in alcuno luogo della republica di Firenze.
[46] Debbino ancora detti offiziali, in calendi di novembre, e infra 20 dí innanzi e 20 dí dipoi, rivedere tutti li quaderni delli uomini descritti, e cancellarne e di nuovo riscriverne in augmento e corroborazione, e non altrimenti: cancellando quelli che per cagioni legittime fossono diventati inutili e scrivendo delli utili; e passato detto tempo, non possino al numero delli descritti né aggiungnere né levare alcuno.
[47] E le bandiere che fra lo anno fuori del tempo detto di nuovo si scrivessino, si debbino saldare e fermare in termine di un mese dal dí che aranno fatto la prima mostra; fra il qual tempo, sia lecito cassarne e di nuovo scriverne; ma passato detto tempo, non si possa scrivere né cassare, se non al tempo che di sopra si dispone, salvo nondimeno le cose infrascritte.
[48] Debbino ad ogni connestabole eleggere un cancelliere che tenga conto delli uomini scritti sotto di lui, e che sia natio di quelli luoghi che arà in governo detto connestabole. [49] E da tutte le podesterie e luoghi che saranno sotto un medesimo connestabole, li sia dato per suo salario un ducato d’oro il mese, tale che non li tocchi l’anno piú che xii ducati d’oro di salario.
[50] Debbino, in ogni compagnia descritta sotto una medesima bandiera, deputare capi di squadra, pigliando quelli che giudicheranno di miglior qualità, e in quel modo che a detti offiziali parrà: non potendo però deputare piú che x caporali per ogni cento uomini descritti, come di sopra si dice.
[51] Debbino detti offiziali, per rinovare gli uomini del contado e distretto loro, ordinare che tutti i rettori de’ popoli e sindachi particulari de’ communi, o chi sotto altro nome avesse simile offizio, portino ogni anno in calendi di novembre al magistrato loro le listre di tutti li uomini che abitano nel popolo o commune loro, che siano di età di anni quindici o piú, sotto pena di 2 tratti di fune almeno, da darsi a quel sindaco o a quel rettore che ne avesse lasciato alcuno indrieto; e di piú sotto quella pena pecuniaria che al magistrato loro parrà. [52] E per potere meglio evitare le fraudi, debbino tenere in ogni pieve o altra chiesa simile principale di quelli luoghi dove saranno uomini descritti, o dove di nuovo ne volessino scrivere, uno tamburo, il quale si apra ogni dua mesi almeno per chi parrà a detti offiziali; e quelli vi fossero trovati notificati, possino essere scritti subito, etiam fuori del tempo sopradetto di calende di novembre.
[53] Non possino fare trarre di nuovo e scriversi alcuno che passi la età di 50 anni, se non in caso di necessità; né possino delli scritti forzare a militare alcuno quando arà passata l’età di 60 anni, se non in caso di necessità; essendo questo caso di necessità giudicato per partito delli eccelsi Signori, spettabili Collegi e per li 2/3 di loro. [54] E perché della maggior parte di questi uomini non si può trovare il tempo appunto, sia rimesso tale giudizio nella conscienzia e discrezione di tali offiziali. [55] E quando alcuno fosse scritto e che li paresse che alla qualità sua non si convenisse militare a piedi, o gliene paressi avere altre giuste cagioni, abbia tempo un mese dal dí che sarà scritto a ricorrere a’ piedi de’ Signori e Collegi; e essendo approvato il suo ricorso per li 2/3 di loro o piú, infra detto mese, non possa dipoi essere forzato, né descritto per soldato a piè; non potendo però andare a partito fra detto tempo piú che un dí e 3 volte, avendo ad essere prima accettato detto ricorso per li nostri eccelsi Signori o per li 2/3 di loro; e quelli di chi sarà accettato tal ricorso non possino militare con alcuno, né per alcun tempo senza licenzia delli eccelsi Signori, sotto pena del bando del capo a chi contrafacesse.
[56] Debbino detti offiziali mantenere gli uomini descritti con le infrascritte armi, cioè: tutti, per difesa, abbino almeno un petto di ferro e, per offesa, in ogni 100 fanti sia 70 lance almeno, e 10 scoppietti, e il restante possino portare balestre, spiedi, rotelle, targoni e spade, come meglio parrà loro. [57] Possino nondimanco ordinare 3 o 4 bandiere o piú, tutte di scoppiettieri.
[58] Debbino ogni anno 2 volte, l’una del mese di febbraio, l’altra del mese di settembre, in quale dí di detti mesi loro parrà, fare mostre grosse di tutte le loro bandiere in quelli e quanti luoghi per il dominio fiorentino sarà per loro deliberato; non possendo raccozzare per mostra nella provincia di Toscana meno di 6 bandiere; e debbino ordinare che, al luogo deputato della mostra, venghino gli uomini un dí e partinsi l’altro. [59] E a ciascuna di dette mostre debba intervenire o loro cancelliere, o loro commessario, o rettore de’ luoghi a chi fosse dal loro magistrato commesso; il quale commessario o deputato, come di sopra, debba la mattina seguente, che saranno il dí d’avanti convenuti insieme, fare dire una messa solenne dello Spirito Santo in luogo che tutti i ragunati l’odino; dipoi la messa, il deputato debba fare loro quelle parole che in simile cerimonia si convengano; dipoi leggere loro quanto per loro si debba osservare, e darne loro solenne giuramento, faccendo ad uno ad uno toccare il libro de’ santi Evangelii; e debba leggere loro avanti il giuramento tutte quelle pene capitali a che sono sottoposti, e di piú leggere loro quelli ammonimenti che saranno ordinati da detti offiziali in conservazione e firmamento della unione e fede loro, aggravando il giuramento con quelle parole obbligatorie dell’anima e del corpo che piú si potranno trovare efficaci. [60] E fatto questo, si licenzino, che ciascuno si ritorni alle case loro.
[61] Non possino detti offiziali comandare a tutte o parte di dette bandiere, o uomini descritti sotto quelle, o ad alcuno di essi, cosa che riguardi ad alcuna fazione di guerra o altra cosa che con armi da loro si avesse ad operare, fuori delle cose soprascritte; ma sia riservato il comandare loro nella guerra e in ogni altra fazione alli spettabili Dieci di Libertà e Pace. [62] E lo stipendio e prezzo loro con che si abbino a pagare operandoli, ne sia riservata l’autorità a quelli magistrati che insino a qui hanno ordinato li pagamenti delli altri soldati a piè del commune di Firenze; questo inteso, che si debbino pagare uomo per uomo, e non altrimenti. [63] E di tutti quelli privilegii, esenzioni, immunità, onori e benefizii, e di qualunque altro premio estraordinario che si avessino a dare a questi descritti, o per contrappesare alla servitú che gli hanno per essere descritti, o per remunerarli di alcuna operazione che facessino in benefizio pubblico, cosí tutta una bandiera in commune, come in particulare qualunque uomo descritto, o connestabole di esse, se ne intenda e sia data autorità alli eccelsi Signori, venerabili Collegi, magnifici Dieci e spettabili Nove; e non essendo Dieci, alli spettabili viii, e alli 2/3 di detti magistrati insieme in sufficiente numero ragunati. [64] Questo inteso che per alcuno privilegio non si possa loro concedere autorità di portare arme dentro alla città di Firenze.
[65] Debbasi adoperare, nella guerra e in ogni fazione dove si adoperassono questi descritti, quelli medesimi connestaboli suti deputati per capi dell’Ordinanza dalli Nove offiziali; i quali connestaboli, etiam quando fossono in fazione e in guerra, si debbino permutare nel tempo e nel modo soprascritto. [66] Possino nondimeno gli spettabili Dieci ordinare e eleggere capi di colonnelli, come a loro parrà; i quali capi non abbino divieto alcuno, ma possino stare quanto dura il tempo della fazione a che saranno preposti, e come a detto magistrato de’ Dieci parrà.
[67] Non si possa ammettere, né accettare scambio di alcuno descritto o in su le mostre o in alcuna fazione.
[68] Non si possino, o tutti o parte di questi descritti come sopra, o con le loro bandiere o senza, da alcuno magistrato levare con le armi da le case loro per mandarli a fare alcuna fazione di guerra, o ad alcuna impresa, senza il partito delli eccelsi Signori, venerabili Collegi e Consilio delli 80; possendo ragunarsi in detto Consiglio per detto effetto, o per qualunque altra deliberazione che per virtú della presente provisione s’avesse a fare in detto Consiglio delli 80, eziandio il magistrato de’ Nove; e basti vincere il partito per la 1/2 delle fave nere e una piú di tutti i predetti in sufficiente numero ragunati.
[69] Delle cose criminali che nasceranno fra i detti descritti, o fra loro e altri non descritti, quando loro non fossero in fazione di guerra, ne possano conoscere e punire i detti Nove offiziali, e qualunque altro magistrato, rettore e offiziale che ne avesse autorità, avendo luogo fra loro la prevenzione. [70] Ma quando fossono in fazione di guerra, ne conoschino quelli che possano punire li altri soldati; e se pure, durante tale fazione, il loro delitto non fosse stato punito, ne possino essere puniti da’ detti Nove offiziali e da qualunque altro magistrato ne avesse autorità, avendo fra loro luogo la prevenzione come sopra.
[71] Debbasi punire di pena capitale e di morte qualunque di detti descritti fosse capo o principio nelle fazioni di guerra d’abbandonare la bandiera, e qualunque capitano di bandiera che traesse fuori tale bandiera per alcuna fazione privata, o per conto di alcuno privato, e qualunque, etiam senza bandiera, facesse ragunata alcuna di detti descritti per conto di inimicizie, o per conto di tenute di beni, o altrimenti in alcuno modo per alcuna fazione privata. [72] Dovendosi eziandio con simil pena capitale e di morte punire insino in tre di detti descritti che in tali ragunate si trovassono. [73] E quando di detti o altri eccessi ne fosse fatta alcuna querela o alcuna notificazione a detti 9 offiziali, le quali il loro cancelliere sia tenuto registrare nel dí che le saranno date, debbino averla detti uffiziali giudicata infra xx dí dal dí della data sua. [74] E passato detto tempo senza esserne dato iudizio, il loro cancelliere, infra viii dí doppo detti xx immediati sequenti, la debba notificare a’ nostri eccelsi Signori per metterla in quaranzia, secondo si osserva nelle cause criminali delli Otto e de’ Conservadori; e dipoi se ne debba seguire quello che per la legge della quaranzia si dispone. [75] E il cancelliere che contrafacesse, si intenda sottoposto a quelle pene che in detta legge si contengono. [76] E perché il fare severa iustizia de’ predetti e simili eccessi è al tutto la vita e l’anima di questo ordine, accioché piú facilmente simili delitti possano loro essere notificati, debbano appiccare tamburi in tutti quelli luoghi dentro alla città di Firenze, dove li tengano il magistrato delli Otto e de’ Conservadori di Legge.
[77] Qualunque delli scritti come di sopra non comparirà alle mostre ordinate nel modo soprascritto, si intenda, ogni volta che sarà trovato assente senza legittima cagione, condannato in soldi 20; e essendo un medesimo trovato assente 6 volte in uno anno, cominciando l’anno il dí di calende di novembre, diventi il peccato suo criminale e sia gastigato in persona, ad arbitrio de’ Nove offiziali; e nondimanco debba pagare quello in che lo condanna il non si essere trovato alla rassegna. [78] E le legittime cagioni della assenzia sieno quando sono malati o quando fossono assenti con licenzia de’ 9 offiziali. [79] E tutte dette condannagioni e qualunque altra detti offiziali facessino, possino applicare al loro magistrato per le spese ordinarie di esso. [80] E ad ogni proveditore del loro magistrato, nel fine dell’uffizio suo ne sia riveduto il conto da’ sindachi del Monte; e avanzandogli in mano, rimetta tutto al Camarlingo del Monte.
[81] E perché questi uomini armati e scritti abbino cagione di ubbidire, e chi li ha a punire possa, si provvede che, per lo avvenire, si tenga continuamente un capitano di guardia del contado e distretto di Firenze e se li dia almeno 30 balestrieri a cavallo e 50 provigionati; il quale debba ubbidire alli 9 offiziali per conto di detta Ordinanza, e ad ogni altro magistrato e commessario che potesse comandare alli altri soldati della repubblica di Firenze
[82] Né si possa eleggere per detto capitano alcuno della città, contado e distretto di Firenze, né di terra propinqua al dominio fiorentino 40 miglia.
[83] Sieno tenuti e debbino detti Nove offiziali osservare quanto in questa provisione si contiene, sotto pena, qualunque volta contrafacessero, di 25 ducati d’oro per ciascuno e per ciascuna volta contrafacessino; e ne sieno sottoposti a’ Conservadori di Legge. [84] E perché non possino allegare ignoranzia, sia tenuto il loro cancelliere capitolare la presente legge in brievi effetti, e in un libretto tenerla continuamente nella audienza loro, sotto pena di essere ammonito non lo faccendo e condannato in 50 ducati d’oro; e ne sia sottoposto a’ Conservadori di Legge.
[85] Di tutte le deliberazioni che per virtú di questa legge si avessino a fare alla presenzia de’ Signori, soli o con altri, ne sia rogato il primo cancelliere de’ Signori, eccetto di quelle che si avessero a rogare nel Consiglio delli 80, o Consiglio Maggiore: delle quali sia rogato il cancelliere delle Tratte, come per gli altri offizii s’osserva.